Art. 3.
(Retribuzione imponibile).

      1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.